{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-24_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90184&nX40_KEY=4921971&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa54cf45ba0a03e355f2a349bdd4867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:34:00", "Checksum": "beab4ae673fb87785762b210c59ac933", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico\n\n\n5.2 L’eccezione di prescrizione andrebbe in ogni caso disattesa anche qualora si volesse per ipotesi ammettere il carattere extracontrattuale della pretesa fatta valere dall’attore. In effetti giusta l’art. 60 cpv. 2 CO se l’azione di risarcimento deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga -ciò che è sicuramente il caso nel caso concreto in cui R__________ __________, che in quanto direttore della filiale era anche da un punto di vista funzionale un organo della convenuta (II CCA 26 aprile 1993 inc. n. 97/92, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54; cfr. DTF 97 I 596 consid. 4a, 104 II 190 consid. 3b, 105 II 289 consid. 3-5), è stato condannato per truffa, fattispecie questa che è soggetta ad un termine di prescrizione di 15 anni (art. 70 cpv. 1 lett. b e art. 146 cpv. 1 CP)- questa si applica anche all’azione civile.\n6. La convenuta ritiene che la sua responsabilità sarebbe in ogni caso esclusa a seguito della sottoscrizione da parte dell’attore, il 9 novembre 1998, di una “dichiarazione di scarico”, secondo cui questi \"prende atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei suoi averi presso il __________, __________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle sue disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 220'000 a favore della società __________) perciò, apponendo la propria firma sul relativo estratto bancario, rilasciato in data 9 novembre 1998, da pieno e totale discarico alla banca del proprio operato\" (doc. M). L’eccezione è infondata.\n6.1 La dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire che nel diritto societario -ma le conclusioni possono essere evidentemente estese a tutti i campi del diritto- una dichiarazione di scarico è operante solo nella misura in cui si riferisce a fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano comunque a sua conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa (DTF 78 II 155, 95 II 320 consid. IV.2; ICCTF 29 giugno 2005 4C.107/2005; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 435 n. 129; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs, Der Déchargebeschluss, in AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs, in AJP 2003 p. 502; gli stessi principi valgono del resto anche per una dichiarazione di ratifica: II CCA 4 gennaio 1991 inc. n. 2344, 22 gennaio 1996 inc. n. 10.95.75).\nNel caso di specie, lo scopo della dichiarazione di scarico di cui al doc. M era unicamente quello di ottenere dall’attore la conferma che il mutuo a favore della N__________ __________ era avvenuto con il suo accordo, ciò che la convenuta aveva motivo di dubitare (cfr. testimonianza M__________ __________). Allorché ha sottoscritto quella dichiarazione, l’attore non era a conoscenza, né avrebbe potuto esserlo in buona fede, del fatto che l’investimento effettuato, a quel momento ancora in essere, si sarebbe risolto con una perdita totale del capitale mutuato -ed anzi gli interessi per i primi 5 mesi gli erano stati regolarmente corrisposti- in conseguenza delle manovre truffaldine poste in atto da R__________ __________, circostanze queste per altro ignorate anche dalla convenuta, la quale ha preso atto del carattere penale dell’agire di R__________ __________ solo 3 mesi dopo, nel gennaio 1999, ritenuto che nel dicembre 1998 non vi erano ancora concreti indizi di reato a suo carico (cfr. doc. E p. 4, P p. 4 segg. e testimonianza M__________ __________). In tali circostanze, è chiaro che la dichiarazione di scarico in parola non può impedire all’attore di far valere le richieste formulate in questa sede.\n6.2 Ma, a prescindere da quanto precede, la dichiarazione di scarico in questione sarebbe in ogni caso nulla in applicazione degli art. 100 cpv. 1 e 101 cpv. 3 CO, disposizioni che dichiarano nulli i patti aventi per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o colpa grave il debitore che agisce personalmente o tramite un ausiliario, ritenuto che per accordi preventivi ai sensi di quelle norme si intendono quelli conclusi prima del verificarsi del danno (ICCTF 4 febbraio 2000 4C.411/1999; Wiegand, Basler Kommentar, 2. ed., N. 2 ad art. 100 CO). Nel caso di specie è incontestabile da una parte che al momento in cui è stata sottoscritta la dichiarazione di cui al doc. M il danno, corrispondente alla perdita del capitale mutuato dall’attore, non si era ancora prodotto, lo stesso essendosi verificato solo al momento in cui l’importo mutuato non è stato restituito alla prevista scadenza del contratto, nel gennaio 1999, e dall’altra che R__________ __________ nell’occasione aveva agito dolosamente.\n7. Per il resto la convenuta non contesta seriamente di poter essere resa responsabile per l’agire del suo ausiliario ex art. 101 CO, né ha preteso di aver provato che questi nell’occasione aveva fatto uso di tutta la diligenza che il cliente poteva attendersi da lei qualora essa avesse agito in prima persona o con i suoi organi (Wiegand, op. cit., N. 15 ad art. 101 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 7. ed., n. 2873; DTF 92 II 15 consid. 3, 113 II 424 consid. 1b; II CCA 25 gennaio 1996 inc. n. 10.95.80). La sua responsabilità deve pertanto essere di principio ammessa."}