{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-24_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90184&nX40_KEY=4921971&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa54cf45ba0a03e355f2a349bdd4867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:34:00", "Checksum": "beab4ae673fb87785762b210c59ac933", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico\n\n\n4. È a ragione che l’attore rileva come nella già menzionata sentenza la Corte delle Assise criminali abbia riconosciuto R__________ __________ colpevole di truffa in danno di alcuni clienti della convenuta sottoscrittori dei contratti di prestito N__________ __________ (p. 42), tra cui il qui attore (p. 3), e lo abbia pertanto condannato alla pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione (p. 43), oltre che al rimborso di US$ 220'000.- al qui attore (p. 45). La Corte aveva in sintesi evidenziato che i clienti della banca non avrebbero mai concesso i mutui in questione se avessero saputo che, contrariamente a quanto garantito dal loro consulente bancario, l’investimento non era per nulla sicuro (e anzi era a rischio accresciuto di perdita integrale, come in effetti è avvenuto) poiché la mutuataria era priva di capitale proprio e utilizzava i fondi ricevuti in modo difforme da quanto assicurato, addirittura procedendo a investimenti altamente speculativi in borsa; né lo avrebbero fatto se avessero saputo che R__________ __________ non si preoccupava minimamente di verificare il promesso impiego dei capitali raccolti (p. 37). Ritenuto che una sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato per l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale se la parte lesa si è costituita parte civile (art. 112 cpv. 1 CPC), e che in concreto l’attore si è regolarmente costituito parte civile, è evidente che gli accertamenti di fatto contenuti nella menzionata sentenza delle Assise sono vincolanti per il giudice civile.\n5. La convenuta ha innanzitutto eccepito la prescrizione della pretesa attorea, rilevando come la stessa, in assenza di un mandato di gestione o di consulenza tra le parti, fosse di natura extracontrattuale (dunque con un termine di prescrizione annuale) ed anzi riguardava più che altro un investimento privato posto in atto, esternamente alla banca, tra l’attore e l’allora direttore della filiale. L’eccezione è manifestamente infondata.\n5.1 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, indipendentemente dalla natura giuridica delle relazioni contrattuali esistenti tra il cliente ed la banca, il fatto che quest’ultima, eventualmente per il tramite di un suo funzionario, abbia formulato dei consigli d'investimento all'indirizzo del cliente nell’ambito della sua attività professionale è in ogni caso tale da fondare un contratto di mandato (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., p. 208; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 17 n. 30; DTF 110 II 360 consid. 5a, 115 II 62 consid. 3a, 119 II 333 consid. 7a; II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47), sempre che non si possa eventualmente ritenere che il contratto in questione sia stato direttamente concluso con il funzionario stesso (II CCA 7 maggio 2002 inc. n. 10.1995.105-7).\nNel caso di specie non è necessario stabilire se il fatto che le parti fossero legate tra loro da varie convenzioni, ed in particolare da un contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito e da una convenzione per investimenti fiduciari (doc. B), fosse tale da comportare un obbligo generale di informazione da parte della convenuta verso l’attore. È in effetti pacifico che il mutuo a favore della società N__________ __________, così come gli altri investimenti da lui eseguiti in precedenza, era stato proposto e dunque consigliato all’attore dall’allora direttore della convenuta R__________ __________, il quale nell’occasione aveva agito nell’ambito delle sue funzioni -senza per altro che sia stato provato che la consulenza non sia avvenuta nei locali della banca-, per cui è incontestabile che a quel momento tra la convenuta e l’attore si sia instaurato un rapporto contrattuale, con in particolare l’obbligo per la banca, sgorgante dagli art. 397 e 398 CO, di informare correttamente il cliente in merito a quell’operazione. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che l’investimento proposto comportasse il bonifico di denaro (doc. G e 7) a favore di altre entità giuridiche esterne alla banca non è di per sé tale da far venir meno l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (così pure nella DTF 110 II 360 citata), non essendo stato provato che il cliente fosse stato reso edotto e fosse dunque cosciente che lo stesso non rientrava nelle direttive di investimento dell’istituto di credito per cui l’operazione avveniva al di fuori ed anzi contrariamente ai dettami della banca (dalla testimonianza M__________ __________ non si evince se l’attore fosse effettivamente uno dei clienti che erano stati pienamente informati). Ed allo stesso modo, nonostante quanto preteso dalla convenuta, nessuna prova è stata addotta a sostegno della tesi secondo cui nell’occasione il rapporto contrattuale sarebbe stato concluso direttamente tra l’attore ed il funzionario della convenuta, nell’ambito di una relazione privata tra loro, senza con ciò un coinvolgimento della convenuta, la versione resa in tal senso dal teste M__________ __________, che nell’occasione si è limitato a riportare quanto gli sarebbe stato dichiarato da R__________ __________, che a sua volta era interessato a “sgravare” la sua posizione, essendo in effetti priva di forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 237), tanto più che il teste era stato a suo tempo denunciato dall’attore. In presenza di una relazione contrattuale tra le parti, soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), l’eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta."}