{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-24_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90184&nX40_KEY=4921971&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa54cf45ba0a03e355f2a349bdd4867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:34:00", "Checksum": "beab4ae673fb87785762b210c59ac933", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 14 dicembre 2004, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\n|\n|\n|\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 571’745.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 1998, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\npreso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 22 febbraio 2006, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro quella medesima data, i loro rispettivi allegati conclusionali;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con la petizione in rassegna AT 1, titolare dall’aprile 1992 del conto n. __________ __________ presso il CV 1 di __________ (cfr. doc. B), ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di fr. 571’745.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 1998, importo corrispondente al controvalore a quella data di US$ 410'000.-, rilevando di essere stato vittima di malversazioni da parte di un ausiliario della banca (art. 101 CO), l'allora direttore__________, il quale tra il marzo 1995 ed il giugno 1997 gli aveva consigliato di acquistare, per US$ 190'000.-, tutta una serie di azioni della società K__________ __________ (doc. H-K) e nel gennaio 1998 lo aveva indotto a concedere, per US$ 220'000.-, un mutuo di durata annuale alla società __________, __________ (doc. G), somme queste che in seguito, se si prescinde dal versamento degli interessi sul mutuo per i primi 5 mesi (US$ 9'578.54), non sono più state rimborsate. L’attore fa pure rilevare che per tali fatti __________ sarebbe stato condannato per truffa, nell’ambito di una procedura penale in cui egli si era costituito parte civile.\n2. La convenuta si è opposta alla petizione, sollevando innanzitutto l’eccezione di prescrizione, giacché, a suo dire, le pretese fatte valere dall’attore, per le quali non era stato firmato alcun mandato di gestione o di consulenza con il cliente, erano di natura extracontrattuale ed anzi, a ben vedere, riguardavano più che altro un investimento privato posto in atto tra l’attore e __________ esternamente all’istituto di credito. Essa ha pure sostenuto che l’attore le aveva a suo tempo rilasciato un'ampia dichiarazione di scarico del suo operato nell'ambito degli investimenti dei suoi averi (doc. M), mai impugnata. Nulla, a suo dire, era in ogni caso dovuto per l’acquisto delle azioni K__________ H__________, per il quale __________ nemmeno era stato condannato in sede penale. Pure contestato infine era il tasso di cambio adottato dall’attore.\n3. La domanda con cui l’attore pretende il risarcimento del controvalore della somma di US$ 190'000.- impiegata per l’acquisto delle azioni K__________ __________ (US$ 40'000.- nel marzo 1995, US$ 50'000.- nel settembre 1995, US$ 25'000.- nell’ottobre 1995 e US$ 75'000.- nel giugno 1997) deve senz’altro essere respinta. A sostegno di questa pretesa, l’attore si era limitato ad addurre che __________, che gli aveva consigliato l’investimento, era stato condannato per truffa per questi fatti, di modo che si doveva senz’altro ritenere che questi lo avesse ingannato astutamente ed in particolare gli avesse fatto credere che le azioni acquistate, presentate come titoli di qualsiasi società quotata in borsa, erano soggette alle normali oscillazioni del mercato, quando invece non avevano un mercato ed erano solo “carta straccia” (petizione p. 5 e 7 seg.). Sennonché, contrariamente a quanto addotto dall’attore, non è assolutamente vero che il suo consulente sia stato condannato penalmente per questi fatti. Nella sentenza 9 giugno 2000 (doc. D) la Corte delle Assise criminali di __________ ha al contrario rammentato che questa operazione iniziale era stata oggetto di un decreto di abbandono del Procuratore Pubblico (p. 25), che non è però stato versato agli atti e di cui non sono noti gli estremi. In tali circostanze, non avendo l’attore provato in altro modo, segnatamente facendo capo a testimonianze, quali siano state le circostanze che avevano condotto alla sottoscrizione da parte sua delle azioni in questione rispettivamente le informazioni (in particolare prospettive e rischi d’investimento) a lui fornite e che dunque il consulente gli aveva effettivamente sottaciuto circostanze rilevanti o lo aveva comunque ingannato a quel momento, questa Camera non è in grado di stabilire se il comportamento del consulente sia stato tale da fondare un obbligo di risarcimento da parte della convenuta. Il fatto che nella sentenza penale sia stato indicato che la società K__________ __________ fosse priva di reale attività, presentasse bilanci deficitari e che le azioni in questione fossero prive di valore effettivo nonché di mercato (p. 3), non può in ogni caso giovare all’attore, ritenuto che nulla permette di ritenere che a quel momento il consulente fosse a conoscenza di questa circostanza, che invece gli era nota, e gli è stata rimproverata successivamente, allorché aveva proposto la sottoscrizione dei contratti di mutuo N__________ __________.\nNel prosieguo di questo esposto ci si occuperà quindi unicamente dell’altra pretesa fatta valere dall’attore, quella con cui si chiede il risarcimento del controvalore del mutuo di US$ 220'000.-."}