preso atto che, prima di tali decisioni, le parti hanno concluso un accordo transattivo, sottoscritto davanti al giudice delegato in data 3 dicembre 2004, che pone fine alla vertenza; considerato che, in quest’ambito decadono, poiché divenute prive d’oggetto, le istanze presentate dal convenuto, nonché la domanda cautelare di parte attrice; visto come le parti si siano accordate anche di compensare le ripetibili, lasciando alla Camera la decisione sulle spese e la tassa di giustizia; richiamati gli art. 352 e 151 CPC decreta: 1. La causa promossa il 14 ottobre 2004 da AT 1 nei confronti CV 1, è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.