{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-16_2004-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48096&nX40_KEY=4923093&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7647ec50c35d3426a79d9a4e99173310"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2004 10.2004.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "stralcio per transazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:37", "Checksum": "cd0cce5b2b4bfac17e207c0e10bb5a59", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2004 10.2004.16\nRegesto:\nstralcio per transazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 6 dicembre 2004/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, (in sostituzione di Walser) |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nchiamata a decidere nella causa civile in materia di brevetti, prosposta con petizione\n14 ottobre 2004 da\n|\n|\nAT 1 rappr. dallo RA 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 |\nin cui il giudice delegato, con decisione 22 ottobre 2004 ha accolto un’istanza di misure supercautelari, presentata con la petizione;\ndiscusse all’udienza 23 novembre 2004 le istanze 3 novembre 2004 del convenuto, intese alla revoca delle misure concesse, rispettivamente alla prestazione di una garanzia da parte della società istante, nonché la domanda cautelare 14 ottobre 2004;\npreso atto che, prima di tali decisioni, le parti hanno concluso un accordo transattivo, sottoscritto davanti al giudice delegato in data 3 dicembre 2004, che pone fine alla vertenza;\nconsiderato che, in quest’ambito decadono, poiché divenute prive d’oggetto, le istanze presentate dal convenuto, nonché la domanda cautelare di parte attrice;\nvisto come le parti si siano accordate anche di compensare le ripetibili, lasciando alla Camera la decisione sulle spese e la tassa di giustizia;\nrichiamati gli art. 352 e 151 CPC\ndecreta: 1. La causa promossa il 14 ottobre 2004 da AT 1 nei confronti CV 1, è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 500.- anticipati dall’attrice, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.\n|\n3. Intimazione a: |\n,; RA 1 |\n|\nterzi implicati |\nCV 1\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}