preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 delle istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale esse ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa; considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia alle istanti, mentre le stesse postulano che alla convenuta non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo; dovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 19 agosto 2004, accollare alle istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede; richiamati gli art. 352 e 151 CPC, decreta: 1.