non essendo potuta avvenire l’intimazione degli stessi atti nemmeno alla convenuta 2, rivelatasi persona di ignota dimora nel nostro Paese e nemmeno iscritta in modo alcuno a Registro di commercio; preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 degli istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale essi ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa; considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia agli istanti, mentre gli stessi postulano che alle convenute non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;