{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-11_2004-12-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48125&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e7ef0d44331a52d53f25a2eb4587ba9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.12.2004 10.2004.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "stralcio per accordo extragiudiziario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:43:09", "Checksum": "759a752fed9678c3c7e7064c0d46859d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.12.2004 10.2004.11\nRegesto:\nstralcio per accordo extragiudiziario\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser, assente |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 30 luglio 2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da\n|\n|\nAT 1 AT 2 (entrambi patrocinati da PA 1)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 Hafei, __________ CV 2\n|\n|\n|\n|\naccolta la domanda di interventi superprovvisionali con decisione 6 agosto 2004;\nnon essendo potuta avvenire l’intimazione alla convenuta 1 dell’allegato di istanza e del decreto surriferito poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua cinese;\nnon essendo potuta avvenire l’intimazione degli stessi atti nemmeno alla convenuta 2, rivelatasi persona di ignota dimora nel nostro Paese e nemmeno iscritta in modo alcuno a Registro di commercio;\npreso atto dello scritto 14 dicembre 2004 degli istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale essi ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa;\nconsiderato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia agli istanti, mentre gli stessi postulano che alle convenute non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;\ndovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 6 agosto 2004, accollare agli istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;\nrichiamati gli art. 352 e 151 CPC,\ndecreta: 1. La procedura cautelare dipendente da istanza 30 luglio 2004 di __________ e __________, __________, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.\n§. Di conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto\n6 agosto 2004 del giudice delegato.\n2. La tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dagli istanti, resta a loro carico. Eventuali spese di intimazione verranno esposte agli stessi istanti in un secondo tempo.\nNon vengono assegnate ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n–) (2 espl.) nelle vie rogatoriali –; |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}