Quanto infine agli altri rimproveri mossi alla convenuta, quello di non aver emanato i necessari regolamenti interni per l’operatività sui mercati dei prodotti derivati e per la gestione dei rischi ad essi connessi e di non aver avuto un’organizzazione sufficiente per monitorare i rischi del cliente, gli stessi sono del tutto irrilevanti. Non è stato in effetti provato che queste eventuali carenze possano aver causato il danno fatto valere dall’attore, anche perché, come già accennato in precedenza, queste asserite violazioni non hanno comunque impedito alla convenuta di avvisare tempestivamente l’attore della situazione che si stava verificando e di chiudere le operazioni quando il conto