I, punto II.2). In tali circostanze il fatto che la convenuta non abbia fatto sottoscrivere all’attore il prospetto relativo alle operazioni su opzioni, unica mancanza che a detta del perito giudiziario potrebbe forse essere imputata alla convenuta con riferimento agli usi ed ai regolamenti bancari in vigore (p. 10), non può dunque bastare per concludere che la convenuta non ha fornito all’attore le informazioni necessarie, anche perché come detto e come pacificamente ammesso in sede conclusionale dall’attore (p. 8), egli era comunque a conoscenza dei rischi connessi al mercato dei derivati.