Se ne deve concludere che nella fattispecie la convenuta non era di principio tenuta a fornire particolari informazioni all’attore. 8.2 Ma se, per ipotesi, si volesse anche applicare il principio giurisprudenziale che impone eccezionalmente alla banca di informare il cliente se riconosce che questi non ha conosciuto il pericolo relativo ad un determinato investimento oppure ancora se tra loro è venuta in essere una particolare relazione di fiducia a seguito del loro prolungato rapporto contrattuale (SJ 1999 I 205 consid. 3b; SJ 2002 I 274 consid. 4a; ICCTF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid.