Di principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se questi ne fa richiesta, ritenuto però che essa dovrà pure renderlo attento nel caso in cui dovesse risultare che egli non ha idea dei rischi che corre. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di consigliare spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi (DTF 119 II 333 consid. 5 e 7; ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2). Se ne deve concludere che nella fattispecie la convenuta non era di principio tenuta a fornire particolari informazioni all’attore.