n. 12.2004.150), la banca che non è al beneficio di un mandato di gestione e si impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a salvaguardare gli interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste un obbligo generale d’informazione. Di principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se questi ne fa richiesta, ritenuto però che essa dovrà pure renderlo attento nel caso in cui dovesse risultare che egli non ha idea dei rischi che corre.