fattispecie era da considerarsi del tutto arbitrario (p. 18 seg.). 7.3 Ciò premesso, in assenza di marginature vincolanti per le parti, siano esse del 20-30% o del 10%, e soprattutto in assenza di una posizione debitoria netta del conto dell’attore, è del tutto escluso, contrariamente a quanto da questi preteso sulla base di una perizia di parte (doc. D), di per sé priva di ogni valore probatorio siccome non confermata da altre risultanze (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 24 ad art. 90), che la convenuta fosse tenuta a chiudere le sue operazioni già in data 19 giugno o il 10 luglio 2002. Il perito giudiziario, dopo aver puntualizzato che la convenuta neppure aveva mai violato (p. 15 seg.