I, punto III.1 e III.2), senza che in entrambe le ipotesi sia per altro indicato quale sia l’ammontare delle garanzie da fornire, che è lasciato all’apprezzamento della banca. E sempre in quelle condizioni generali, è poi stabilito che nel caso in cui il totale degli averi non sia più sufficiente a coprire le somme necessarie per la costituzione o il mantenimento delle garanzie, la banca ha la possibilità di esigere il versamento immediato di ulteriori garanzie per lo meno pari alle perdite potenziali, ritenuto che in caso di mancata prestazione essa ha il diritto di liquidare le posizioni del cliente (doc. I, punto III.4, IV.1 – IV.3).