percentuale del valore delle operazioni ordinate (“marginatura”), fosse per contratto a sua volta tenuta ad esigere dal cliente un tale margine o un multiplo dello stesso. Nelle medesime condizioni generali è del resto esplicitamente previsto che in occasione della conclusione di transazioni su quei mercati la banca ha unicamente il diritto (e non l’obbligo) di addebitare, a titolo di garanzia iniziale, uno o più conti del cliente oppure di accreditare un conto-garanzia (doc. I, punto III.1 e III.2), senza che in entrambe le ipotesi sia per altro indicato quale sia l’ammontare delle garanzie da fornire, che è lasciato all’apprezzamento della banca.