Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, la circostanza che nelle condizioni generali “applicabili alle operazioni sui mercati a termine, le operazioni a margine ed alle operazioni non coperte mediante strumenti finanziari derivati”, sottoposte dalla convenuta al cliente, che le ha poi sottoscritte, questi abbia confermato di conoscere ed accettare “il fatto che siate tenuti a rispettare regolamenti, usanze e condizioni generali in vigore sui mercati e di riconoscere che tale fatto è determinante nei nostri rapporti” (doc.