D p. 2, teste TE 1 p. 2 e 4, perizia p. 2)- la banca non è al beneficio di un contratto di gestione patrimoniale (ICCTF 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1), essa non può essere resa responsabile nei confronti di un cliente per non avergli chiesto la prestazione di un margine o per avergli chiesto un margine insufficiente in occasione dell’effettuazione di una transazione che in realtà necessiterebbe il versamento di un tale margine (Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 483 n. 87). Il margine ha in effetti quale unico scopo quello di limitare i rischi che la banca correrebbe in caso d’insolvenza del cliente e dunque essa è di principio libera di rinunciarvi (Lombardini, op.