In base alla dottrina e alla giurisprudenza, per altro note all’attore (conclusioni p. 6), se, come nella fattispecie -ove l’attore gestiva personalmente il suo conto, sia pure facendo talora capo ai consigli del direttore della convenuta (cfr. petizione p. 2, doc. D p. 2, teste TE 1 p. 2 e 4, perizia p. 2)- la banca non è al beneficio di un contratto di gestione patrimoniale (ICCTF 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid.