Egli ritiene piuttosto che in base al contratto la chiusura da parte della convenuta avrebbe dovuto avvenire ben prima, il 19 giugno 2002, quando cioè a suo dire il conto era già da considerarsi tecnicamente scoperto siccome privo dei necessari margini di copertura, e in via subordinata il 10 luglio 2002, ovvero quando il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali. 7.1 In base alla dottrina e alla giurisprudenza, per altro note all’attore (conclusioni p. 6), se, come nella fattispecie -ove l’attore gestiva personalmente il suo conto, sia pure facendo talora capo ai consigli del direttore della convenuta (cfr.