Nel caso di specie l’attore non rimprovera alla convenuta di aver chiuso illecitamente le operazioni il 19 luglio 2002, ammettendo con ciò implicitamente la legittimità del provvedimento adottato a quel momento. Egli ritiene piuttosto che in base al contratto la chiusura da parte della convenuta avrebbe dovuto avvenire ben prima, il 19 giugno 2002, quando cioè a suo dire il conto era già da considerarsi tecnicamente scoperto siccome privo dei necessari margini di copertura, e in via subordinata il 10 luglio 2002, ovvero quando il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali. 7.1