doveva intervenire solo il 10 luglio 2002, quando cioè il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali. 5. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la petizione va dichiarata ammissibile. Pacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca convenuta (cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c-d LDIP). 6.