4. In sede conclusionale, dopo che nel corso dell’istruttoria è tra l’altro stato sentito in qualità di teste il direttore della convenuta ed interlocutore dell’attore, TE 1, la cui deposizione non è stata oggetto di contestazione, ed è stata esperita, ad opera di PE 1, una perizia giudiziaria sugli usi e sui costumi bancari nell’ambito del mercato delle opzioni, le cui risultanze a loro volta non sono state contestate, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nello loro rispettive posizioni, ritenuto però che l’attore ha pure chiesto, in via subordinata, la condanna della controparte a rifondergli fr.