{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-5_2006-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90992&nX40_KEY=4921967&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2041f1f9240c7ad72aaf0ec850ec081b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:43", "Checksum": "70ec9430c7629eb40e6a6fe48ca61b37", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5\nRegesto:\nbanca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca\n\n\nL’istruttoria ha innanzitutto permesso di accertare che l’attore aveva esercitato un’importante attività imprenditoriale, quale amministratore delegato nel gruppo __________ dapprima e nella __________ poi, fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1984 (petizione p. 2). Per sua stessa ammissione, egli possedeva discrete conoscenze dei mercati finanziari ed era consapevole che le operazioni sulle opzioni non erano prive di rischi (petizione p. 3, conclusioni p. 3 seg.), essendo anzi di carattere speculativo (petizione p. 5). Le sue conoscenze erano in realtà ancor più ampie: dall’istruttoria è in effetti risultato che egli era perfettamente cosciente della sua posizione, comprendeva benissimo il funzionamento ed i rischi del mercato delle azioni (teste TE 1 p. 4), ivi compreso quello delle opzioni sulle azioni, e ciò se non altro già per il fatto che disponeva di una grande esperienza nel settore, per aver effettuato queste operazioni, con importanti utili, ma anche con perdite, con una certa assiduità già a far tempo dal 1987 (teste TE 1 p. 2). Per altro anche nelle condizioni generali il cliente aveva dato atto di conoscere ed accettare l’elevato rischio finanziario insito nelle operazioni sui derivati (doc. I, punto I.1), nonché di conoscere il funzionamento e la regolamentazione dei mercati a termine e su opzioni e la regolamentazione delle operazioni a margine o a termine (doc. I, punto II.2). In tali circostanze il fatto che la convenuta non abbia fatto sottoscrivere all’attore il prospetto relativo alle operazioni su opzioni, unica mancanza che a detta del perito giudiziario potrebbe forse essere imputata alla convenuta con riferimento agli usi ed ai regolamenti bancari in vigore (p. 10), non può dunque bastare per concludere che la convenuta non ha fornito all’attore le informazioni necessarie, anche perché come detto e come pacificamente ammesso in sede conclusionale dall’attore (p. 8), egli era comunque a conoscenza dei rischi connessi al mercato dei derivati. L’attore si presentava inoltre in banca regolarmente ogni 2-3 settimane, ogni volta per circa mezz’ora o un’ora (petizione p. 3). In quelle occasioni prendeva visione degli estratti conto (da lui regolarmente sottoscritti, cfr. doc. 20), che egli comprendeva benissimo (teste TE 1 p. 4) e che per altro -a detta del perito- erano perfettamente comprensibili (p. 10) e le cui incongruenze nell’indicazione dei valori erano usuali per il periodo in questione (p. 9); li esaminava e commentava con il direttore, posizione per posizione (teste TE 1 p. 3 seg.), ed era perciò al corrente del progressivo deterioramento della sua situazione patrimoniale (teste TE 1 p. 3). Oltretutto lo stesso direttore aveva avuto modo di invitarlo ad una maggior prudenza a più riprese, specialmente a far tempo dal giugno 2000 (teste TE 1 p. 4), ciò che l’attore aveva a sua volta ammesso (petizione p. 3). Se ciò non bastasse, proprio il 18 giugno 2002, in occasione di un incontro in banca, il direttore, preso atto che le operazioni in corso avevano ancora una copertura nonostante vi fosse stata una diminuzione dei valori, lo aveva informato che non avrebbe più potuto prelevare qualche po’ di contante perché i margini di copertura si stavano riducendo (teste TE 1 p. 3). Stando così le cose, l’attore non può evidentemente pretendere in buona fede che, se fosse stato reso edotto della situazione, ciò che è senz’altro avvenuto, avrebbe provveduto a chiudere le operazioni. Oltretutto si osserva che egli non ha agito in tal senso, insistendo anzi per tener aperte le posizioni esternando la certezza che i mercati si sarebbero ripresi (teste TE 1 p. 3), nemmeno quando in occasione del successivo incontro del 24 giugno il direttore gli disse che i margini stavano scomparendo, né in occasione dell’incontro del 18 luglio, quando il conto era oramai quasi a zero (teste TE 1 p. 3).\n9. Quanto infine agli altri rimproveri mossi alla convenuta, quello di non aver emanato i necessari regolamenti interni per l’operatività sui mercati dei prodotti derivati e per la gestione dei rischi ad essi connessi e di non aver avuto un’organizzazione sufficiente per monitorare i rischi del cliente, gli stessi sono del tutto irrilevanti. Non è stato in effetti provato che queste eventuali carenze possano aver causato il danno fatto valere dall’attore, anche perché, come già accennato in precedenza, queste asserite violazioni non hanno comunque impedito alla convenuta di avvisare tempestivamente l’attore della situazione che si stava verificando e di chiudere le operazioni quando il conto ha avuto un’esposizione negativa dopo che l’attore non era stato in grado di prestare tempestivamente le garanzie richieste (cfr. teste TE 1 p. 3).\n10. Ne discende la reiezione della petizione.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia:\nI. La petizione 14 febbraio 2003 di AT 1 è respinta.\nII. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 40’000. -\nb) testimoni fr. 80. -\nc) perizia fr. 9’500. -\nd) spese fr. 270. -\nTotale fr. 49’850. -\ngià anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100’000.- a titolo di ripetibili.\nIII. Intimazione:\n|\n|\n- ; - ; - . |\n|\nterzi implicati |\n1. TE 1 2. TE 2 3. TE 3 4. TE 4 5. PE 1\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}