{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-5_2006-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90992&nX40_KEY=4921967&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2041f1f9240c7ad72aaf0ec850ec081b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:43", "Checksum": "70ec9430c7629eb40e6a6fe48ca61b37", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5\nRegesto:\nbanca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca\n\n\nIl perito giudiziario è giunto a conclusioni analoghe esprimendosi sugli usi bancari, non senza aver rammentato che la convenuta in linea di principio aveva comunque rispettato tutti gli usi e i regolamenti in materia (p. 10, con un’unica riserva, sulla quale torneremo in seguito, cfr. sub consid. 8.2). Dopo aver confermato che in linea teorica si poteva senz’altro affermare che l’utilizzo di conti-margine da parte degli istituti bancari fosse usuale (p. 5), egli ha in effetti osservato che in pratica, pur ritenendo prudente la fissazione di marginature attorno al 20-30% del valore di ogni transazione messa in atto, non gli risultava però che fossero stati fissati dei margini minimi iniziali, essendogli anzi già capitato che alcuni istituti bancari, specie quelli più piccoli, avessero poi concretamente rinunciato ad applicare i margini iniziali (p. 5 e 14 seg.) per considerare unicamente il valore di chiusura / realizzo delle posizioni (p. 14). Ciò l’ha pertanto indotto a concludere che la politica di marginatura sull’operatività in derivati faceva in definitiva parte di quel campo dove le banche avevano la possibilità di essere più o meno aggressive e quindi concorrenziali nei confronti della clientela (p. 13 segg. e 17). A suo giudizio, nemmeno era poi possibile stabilire a quale livello la banca avrebbe dovuto chiudere d’ufficio le operazioni del cliente, anche questa decisione spettando alla sensibilità e alle esigenze di ogni singolo istituto bancario (p. 19), che di regola vi provvederà unicamente qualora reputi che l’evoluzione della situazione possa “mettere a rischio i propri interessi”, ovvero quando si viene a creare una posizione debitoria netta del cliente una volta chiuse le posizioni e fatto fonte agli impegni (in altre parole in presenza di un margine inferiore allo 0%, p. 18): egli ha pertanto dovuto concludere che anche il margine del 10%, applicato nella banca in cui egli lavorava, nella fattispecie era da considerarsi del tutto arbitrario (p. 18 seg.).\n7.3 Ciò premesso, in assenza di marginature vincolanti per le parti, siano esse del 20-30% o del 10%, e soprattutto in assenza di una posizione debitoria netta del conto dell’attore, è del tutto escluso, contrariamente a quanto da questi preteso sulla base di una perizia di parte (doc. D), di per sé priva di ogni valore probatorio siccome non confermata da altre risultanze (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 24 ad art. 90), che la convenuta fosse tenuta a chiudere le sue operazioni già in data 19 giugno o il 10 luglio 2002. Il perito giudiziario, dopo aver puntualizzato che la convenuta neppure aveva mai violato (p. 15 seg.) le esigenze di copertura sugli anticipi da lei concessi -pari al 50% per le esposizioni azionarie ed al 70% per quelle obbligazionarie (teste TE 1 p. 4)-, ha in effetti confermato che, valutando le esposizioni dell’attore nelle singole componenti, si poteva senz’altro dire che le coperture, ancorché non formalizzate con blocchi dei titoli o accrediti in conti-garanzia (p. 17), fossero sempre presenti fino alla data dell’effettiva chiusura da parte della convenuta, dato che, da quanto si evinceva sia dai verbali di audizione che dai portafogli stessi, il parametro principale di valutazione delle coperture era stato la presenza di attivi sufficienti per far fronte agli impegni (p. 17). In tali circostanze nulla si può rimproverare alla convenuta.\n8. L’attore non può nemmeno essere seguito laddove adduce che, se fosse stato debitamente informato della situazione, avrebbe in ogni caso provveduto di sua iniziativa alla chiusura anticipata delle operazioni alle date indicate in precedenza.\n8.1 In base alla giurisprudenza (ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b, 9 dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2; 26 gennaio 2005 4C.298/2004 consid. 3.1; sentenza 12 novembre 2004 della Cour de Justice di Ginevra, in NRCP 2004 p. 258 consid. 5.1; II CCA 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150), la banca che non è al beneficio di un mandato di gestione e si impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a salvaguardare gli interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste un obbligo generale d’informazione. Di principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se questi ne fa richiesta, ritenuto però che essa dovrà pure renderlo attento nel caso in cui dovesse risultare che egli non ha idea dei rischi che corre. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di consigliare spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi (DTF 119 II 333 consid. 5 e 7; ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2).\nSe ne deve concludere che nella fattispecie la convenuta non era di principio tenuta a fornire particolari informazioni all’attore.\n8.2 Ma se, per ipotesi, si volesse anche applicare il principio giurisprudenziale che impone eccezionalmente alla banca di informare il cliente se riconosce che questi non ha conosciuto il pericolo relativo ad un determinato investimento oppure ancora se tra loro è venuta in essere una particolare relazione di fiducia a seguito del loro prolungato rapporto contrattuale (SJ 1999 I 205 consid. 3b; SJ 2002 I 274 consid. 4a; ICCTF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid. 2.1), l’esito non sarebbe diverso, essendo incontestabile che l’attore, per altro pratico della materia, aveva in ogni caso compreso la pericolosità della sua situazione e soprattutto che la convenuta ha comunque pienamente osservato l’obbligo d’informazione nei suoi confronti."}