{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-5_2006-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90992&nX40_KEY=4921967&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2041f1f9240c7ad72aaf0ec850ec081b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:43", "Checksum": "70ec9430c7629eb40e6a6fe48ca61b37", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5\nRegesto:\nbanca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca\n\n\nPer quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso -e le parti non lo contestano- che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94 in NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in NRCP 2004 p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45).\n7. Nel caso di specie l’attore non rimprovera alla convenuta di aver chiuso illecitamente le operazioni il 19 luglio 2002, ammettendo con ciò implicitamente la legittimità del provvedimento adottato a quel momento. Egli ritiene piuttosto che in base al contratto la chiusura da parte della convenuta avrebbe dovuto avvenire ben prima, il 19 giugno 2002, quando cioè a suo dire il conto era già da considerarsi tecnicamente scoperto siccome privo dei necessari margini di copertura, e in via subordinata il 10 luglio 2002, ovvero quando il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali.\n7.1 In base alla dottrina e alla giurisprudenza, per altro note all’attore (conclusioni p. 6), se, come nella fattispecie -ove l’attore gestiva personalmente il suo conto, sia pure facendo talora capo ai consigli del direttore della convenuta (cfr. petizione p. 2, doc. D p. 2, teste TE 1 p. 2 e 4, perizia p. 2)- la banca non è al beneficio di un contratto di gestione patrimoniale (ICCTF 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1), essa non può essere resa responsabile nei confronti di un cliente per non avergli chiesto la prestazione di un margine o per avergli chiesto un margine insufficiente in occasione dell’effettuazione di una transazione che in realtà necessiterebbe il versamento di un tale margine (Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 483 n. 87). Il margine ha in effetti quale unico scopo quello di limitare i rischi che la banca correrebbe in caso d’insolvenza del cliente e dunque essa è di principio libera di rinunciarvi (Lombardini, op. cit., ibidem; Lombardini, Transaction sur options, appels de marge et responsabilité de la banque pour abus de droit, in NRCP 2005 p. 52; Lombardini, La jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la gestion de fortune en 2005, in NRCP 2005 p. 257; SJ 1999 205 consid. 4c; ICCTF 8 dicembre 2000 4C.166/2000 consid. 5b/cc, 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1, 26 gennaio 2005 4C.298/2004). Diverso è però il caso se i rapporti contrattuali prevedono un obbligo di richiedere un tale margine (sentenza SJ citata) oppure se dalla concreta pattuizione sul margine sia evincibile una particolare esigenza di protezione del cliente (ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1).\n7.2 Nel caso di specie, né il contratto né le usanze imponevano alla banca di esigere margini dal cliente, né in ogni caso è risultato quale fosse l’eventuale margine che doveva essere applicato e doveva essere mantenuto per poter tenere aperte le posizioni.\nContrariamente a quanto ritenuto dall’attore, la circostanza che nelle condizioni generali “applicabili alle operazioni sui mercati a termine, le operazioni a margine ed alle operazioni non coperte mediante strumenti finanziari derivati”, sottoposte dalla convenuta al cliente, che le ha poi sottoscritte, questi abbia confermato di conoscere ed accettare “il fatto che siate tenuti a rispettare regolamenti, usanze e condizioni generali in vigore sui mercati e di riconoscere che tale fatto è determinante nei nostri rapporti” (doc. I punto I.3), non significa affatto che la convenuta, la quale per poter operare in quei mercati era tenuta a fornire ai suoi intermediari una determinata percentuale del valore delle operazioni ordinate (“marginatura”), fosse per contratto a sua volta tenuta ad esigere dal cliente un tale margine o un multiplo dello stesso. Nelle medesime condizioni generali è del resto esplicitamente previsto che in occasione della conclusione di transazioni su quei mercati la banca ha unicamente il diritto (e non l’obbligo) di addebitare, a titolo di garanzia iniziale, uno o più conti del cliente oppure di accreditare un conto-garanzia (doc. I, punto III.1 e III.2), senza che in entrambe le ipotesi sia per altro indicato quale sia l’ammontare delle garanzie da fornire, che è lasciato all’apprezzamento della banca. E sempre in quelle condizioni generali, è poi stabilito che nel caso in cui il totale degli averi non sia più sufficiente a coprire le somme necessarie per la costituzione o il mantenimento delle garanzie, la banca ha la possibilità di esigere il versamento immediato di ulteriori garanzie per lo meno pari alle perdite potenziali, ritenuto che in caso di mancata prestazione essa ha il diritto di liquidare le posizioni del cliente (doc. I, punto III.4, IV.1 – IV.3)."}