{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-5_2006-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90992&nX40_KEY=4921967&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2041f1f9240c7ad72aaf0ec850ec081b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:43", "Checksum": "70ec9430c7629eb40e6a6fe48ca61b37", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2006 10.2003.5\nRegesto:\nbanca - responsabilità per mancato rispetto dei margini - obbligo di informazione della banca\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 23 agosto 2006/rgc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 14 febbraio 2003, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCV 1 |\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'922'251.30 oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2002, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;\ncitate le parti all’udienza preliminare del 15 ottobre 2003;\nesperita l'istruttoria di causa;\npreso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all’udienza di dibattimento finale, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro il 31 gennaio 2006, i loro rispettivi allegati conclusionali;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Nel settembre 1984 AT 1 ha aperto presso la sede __________ di H______________________________ __________ il conto “__________” sul quale ha fatto confluire i risparmi della sua attività, che negli anni successivi sono stati da lui investiti, insieme ad altre somme messe a sua disposizione dalla banca, dapprima in obbligazioni e in seguito con frequenza sempre maggiore e con importi sempre più elevati anche sul mercato azionario e delle opzioni.\nIl 19 luglio 2002 la banca, preso atto che il conto presentava un’importante esposizione passiva e dopo aver chiesto al cliente, invano, di prestare ulteriori garanzie, ha provveduto a chiudere tutte le operazioni in corso e a liquidare tutti gli attivi.\n2. Con la petizione in rassegna AT 1 ha convenuto in giudizio CV 1, che nel frattempo aveva assorbito H______________________________ __________, rimproverandole in sostanza di non aver chiuso le operazioni già il 19 giugno 2002, allorché a suo dire il conto era già tecnicamente scoperto, e comunque di avergli in pratica impedito di farlo di sua iniziativa, ciò che egli avrebbe certo fatto, se a quel momento fosse stato informato dei gravi rischi che stava correndo rispettivamente se gli fossero stati messi a disposizione i mezzi necessari per rendersi conto della situazione. Egli ha pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'922'251.30 oltre interessi, evidenziando che il 19 giugno 2002 il conto presentava ancora un attivo di fr. 2'463'279.30 (doc. E2), mentre il successivo 22 luglio esso presentava un passivo di fr. 458'972.- (doc. E9), che poi era stato coperto dal titolare del conto.\n3. La convenuta si è opposta alla petizione, osservando che l’attore, ampiamente cognito del funzionamento del mercato delle opzioni e dei rischi che ne erano connessi, era stato tempestivamente informato della continua erosione del patrimonio avvenuta nel giugno 2002, che per altro risultava chiaramente anche dagli estratti bancari messi a sua disposizione, ma ciononostante aveva insistito per tener aperte le posizioni, richiesta che la banca aveva assecondato, almeno fintanto che sul conto vi erano ancora degli attivi.\n4. In sede conclusionale, dopo che nel corso dell’istruttoria è tra l’altro stato sentito in qualità di teste il direttore della convenuta ed interlocutore dell’attore, TE 1, la cui deposizione non è stata oggetto di contestazione, ed è stata esperita, ad opera di PE 1, una perizia giudiziaria sugli usi e sui costumi bancari nell’ambito del mercato delle opzioni, le cui risultanze a loro volta non sono state contestate, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nello loro rispettive posizioni, ritenuto però che l’attore ha pure chiesto, in via subordinata, la condanna della controparte a rifondergli fr. 1'386'540.- oltre interessi, nel caso si ritenesse che la chiusura delle operazioni doveva intervenire solo il 10 luglio 2002, quando cioè il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali.\n5. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la petizione va dichiarata ammissibile.\nPacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca convenuta (cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c-d LDIP).\n6. Il conto corrente / deposito aperto dall’attore presso la convenuta ha natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO)."}