, art. 55 LPM, N. 34). La restituzione dell'utile si fonda sull'ipotesi che il convenuto abbia agito come gestore senza mandato, potendo essere considerato debitore nei confronti del titolare del marchio degli utili derivatigli dall'uso dei diritti altrui, se la gestione non è stata assunta nell'interesse di questi (art. 55 cpv. 2 LPM e art. 423 CO). Il credito è costituito dall'utile netto, nel senso che dal margine di guadagno lordo dev'essere dedotta una porzione adeguata dei costi fissi. Se però il debitore contesta il guadagno allegato da controparte, deve specificarne i termini, provando le cifre di dettaglio.