1 LPM, la persona che subisce una violazione di un diritto al marchio può proporre le azioni previste dal Codice delle obbligazioni, volte a ottenere il risarcimento dei danni, la riparazione del torto morale o la restituzione dell'utile (art. 55 cpv. 2 LPM). In particolare, il risarcimento dei danni e la restituzione dell'utile possono essere chieste solo alternativamente; d'altra parte (con riferimento a ciò che è avvenuto nel caso concreto) dev'essere rilevata la particolarità della norma di permettere all'attore la formulazione delle due domande in un'unica azione e di scegliere fra le due solo alla fine dell'istruttoria (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 34).