l'intenzione soggettiva di chi dispone di un segno o di un marchio successivo non è infatti determinante poiché i presupposti dell'art. 3 cpv. 1 LPM, e in particolare il rischio di confusione, si giudicano secondo criteri esclusivamente oggettivi (Marbach, op. cit., pag. 115). 7. L'eccezione poi secondo cui la promozione dei prodotti commercializzati dal convenuto avviene usando il nome della gamma __________ e non il marchio __________, così come, più in generale, l'asserita prevalenza del nome corrente del prodotto rispetto al marchio, non può trovare accoglimento.