Titel, pag. 13, N. 10; art. 13 LPM, N. 17; Vorbemerkungen zum 3. Titel, pag. 313, N. 6). 6. Il convenuto, come già detto, si difende dichiarando di essere stato in buona fede. Orbene, indifferente il ruolo da lui svolto nella catena commerciale seguita dai prodotti, siccome tutti coloro che adempiono i presupposti dell'art. 13 cpv. 2 LPM sono in grado di ledere un marchio svizzero (David, op. cit., art. 13 LPM, N. 13), è altrettanto irrilevante che il convenuto abbia agito in buona fede o no: l'intenzione soggettiva di chi dispone di un segno o di un marchio successivo non è infatti determinante poiché i presupposti dell'art. 3 cpv.