{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-4_2004-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59094&nX40_KEY=4925448&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f83671b716fa0f58d5ccb825aabe9cf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2004 10.2003.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:32:02", "Checksum": "b5f947f00a159668754703c59111097a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2004 10.2003.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa restituzione dell'utile si fonda sull'ipotesi che il convenuto abbia agito come gestore senza mandato, potendo essere considerato debitore nei confronti del titolare del marchio degli utili derivatigli dall'uso dei diritti altrui, se la gestione non è stata assunta nell'interesse di questi (art. 55 cpv. 2 LPM e art. 423 CO). Il credito è costituito dall'utile netto, nel senso che dal margine di guadagno lordo dev'essere dedotta una porzione adeguata dei costi fissi. Se però il debitore contesta il guadagno allegato da controparte, deve specificarne i termini, provando le cifre di dettaglio. Infine, dev'essere precisato che il credito sorge indipendentemente dalla colpa del debitore (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 44 e 45; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in SIWR I/2, pag. 120).\n11. Nel caso concreto, l'attrice ha posto alla base del calcolo di entrambi i crediti (principale e subordinato) la tabella riassuntiva (plico doc. _) del fatturato conseguito dal convenuto con la vendita di prodotti __________ (Italia) nel periodo 1999 - 2002, sulla base della documentazione sequestrata presso di lui: tale conteggio giunge a un importo complessivo di fr. 232'855.30. L'utile medio conseguito dal convenuto sugli stessi prodotti è stato calcolato dall'attrice (sempre in base all'esame della documentazione sequestrata) nel 25% del prezzo di vendita, assumendo una campionatura delle fatture, riferita agli anni 2000 e 2002 (doc. _). A fronte di questo esame dettagliato della documentazione contabile e dei dati complessivi che l'attrice ne ricava, esposti già in sede di replica, il convenuto non solleva nessuna eccezione di merito: in particolare non nega il fatturato complessivo, né l'utile medio, limitandosi a una contestazione generica; testualmente afferma: ad 24 - Contestata la replica, confermata la risposta. Contestati tutti i calcoli dell'attrice in merito ai contestati utili del convenuto (cfr. Duplica). Solo con le conclusioni (pag. 5) il convenuto spende qualche parola in più per dire che l'utile netto indicato da controparte non tiene conto delle spese relative ai dazi doganali, all'IVA, alle spese di trasporto che rappresentano una notevole riduzione dell'utile netto. A proposito di questa presa di posizione dev'essere tuttavia osservato che, al di là di ciò che è stato detto sulla dottrina relativa alla norma specifica in esame, anche in regime di procedura cantonale la contestazione di un fatto deve rappresentare una chiara presa di posizione sui fatti della petizione, mentre la generica locuzione \"contestato\" contrapposta all'asserzione di un complesso di fatti è insufficiente (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 170, m. 6). E' pertanto inefficace la contestazione del computo dell'utile medio, così come formulata in duplica, quando il convenuto disponeva di tutti gli elementi di giudizio e si trovava nell'ultimo stadio della causa per esporre i suoi argomenti di difesa (art. 78 CPC), al di là della scelta riservata alla parte attrice sulla precedenza di un'azione sull'altra. D'altra parte, sempre in duplica, lo stesso convenuto non ha contestato in modo più dettagliato nemmeno la domanda di risarcimento dei danni: ad 21 - Contestato in particolare il calcolo eseguito dall'attrice a titolo di licenza fittizia. Contestato pure che ciò equivale al danno dell'attrice. L'attrice non ha subito alcun danno (pag. 5).\n12. Da quanto considerato si deve così dedurre che il convenuto, non contestandoli, ammette la correttezza degli importi calcolati dall'attrice: fatturato complessivo e utile medio. L'unica critica abbozzata dal convenuto sul calcolo dell'utile medio, ossia la richiesta di deduzione dei dazi doganali, dell'IVA e delle spese di trasporto, ancorché di principio legittima (David, in SIWR cit., pag. 121), appare -per quanto detto in precedenza- processualmente tardiva poiché presentata solo in sede di conclusioni e comunque -nel merito- insufficiente, dal momento che (come esposto al precedente considerando 10, cpv. 3) incombeva al convenuto di specificare gli importi corrispondenti agli oneri cui fa riferimento e di provarne l'entità come facilmente avrebbe potuto fare.\nA titolo abbondanziale, può comunque essere ancora ricordato che l'attrice, quanto all'IVA, sostiene -come effettivamente risulta dall'esame delle singole fatture- che le cifre di cui ai conteggi AC (e quindi anche AD) sono al netto di tale imposizione. E' vero inoltre che il convenuto ha ammesso che la linea \"__________\" rappresenta solo una minima parte del (suo) volume d'affari (risposta, pag. 10): in effetti, le fatture da lui emesse alla clientela riguardano numerose forniture di alimentari d'importazione di cui i prodotti __________ rappresentano una percentuale non determinante. Ciò comporterebbe una ripartizione ampia dei lamentati costi fissi che concernerebbero la merce controversa solo in piccola parte e che il convenuto non ha comunque nemmeno reso verosimili nella loro natura e nella loro entità. Non v'è pertanto nessun motivo per tenere conto delle deduzioni proposte genericamente da parte convenuta, così che la domanda di restituzione dell'utile può essere accolta per l'importo indicato dall'attrice."}