{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-4_2004-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59094&nX40_KEY=4925448&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f83671b716fa0f58d5ccb825aabe9cf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2004 10.2003.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:32:02", "Checksum": "b5f947f00a159668754703c59111097a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2004 10.2003.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 18 febbraio 2004/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 21 gennaio 2003 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nchiedente, in base alla LPM, che al convenuto sia fatto divieto di commercializzare prodotti recanti il marchio __________ e che sia condannato a versare all'attrice -così come formulato con le conclusioni- in via principale fr. 58'213.- più interessi a titolo di restituzione dell'utile conseguito e, subordinatamente, fr. 18'628.40 più interessi, a titolo di risarcimento danni;\ndomande cui si oppone il convenuto;\nrichiamati i decreti cautelari 19 dicembre 2002 e 28 gennaio 2003 che ordinavano al convenuto di porre fine provvisionalmente alla denunciata attività commerciale;\nconcessa a __________ l'assistenza giudiziaria con decreto 24 marzo 2003;\nsvoltasi l'istruttoria e lette le conclusioni 26 gennaio 2004 dell'attrice e 30 gennaio 2004 della convenuta, avendo le parti rinunciato al dibattimento finale;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. La società attrice è titolare del marchio verbale svizzero __________ depositato al n. __________ per le classi internazionali di prodotti 1, 5, 29, 30, 31, 32 e 33, ossia per la lista di cui al doc. _.\n2. L'attrice rimprovera al convenuto -titolare della ditta individuale __________ Importazione Alimentari- di aver importato dall'Italia e di aver venduto a dettaglianti svizzeri, segnatamente al __________ e a __________, alimentari surgelati recanti lo stesso marchio. In Italia il marchio __________ è validamente registrato, tuttavia non al nome dell'attrice, ma di una società italiana del gruppo __________ (doc. _). I fatti non sono contestati; anzi, il convenuto ammette la propria attività con particolare riferimento alla linea di surgelati __________ che, afferma, è prodotta unicamente in Italia e quindi non si contrappone a un prodotto svizzero analogo; in particolare, non trattandosi dell'imitazione di prodotti svizzeri, sarebbe escluso ogni rischio di confusione. Contestando che il marchio apposto sui prodotti da lui commercializzati corrisponda a quello dell'attrice, rivendica la sua buona fede, affermando di non aver agito né con dolo, né negligentemente; sottolinea inoltre che i prodotti italiani __________ vengono pubblicizzati soltanto con la denominazione __________ e non evidenziando il marchio, ciò che determina il ruolo secondario di questo nome nell'individuazione dei prodotti oggetto della sua attività. Non condivide la rinomanza del marchio e rileva che semmai lo scopo voluto dall'attrice è già raggiunto con la copertura del marchio sulla confezione dei prodotti per mezzo di etichette autocollanti. In diritto nega di aver agito in contrasto con la LPM, alludendo genericamente a trattati bilaterali in materia. Infine si oppone a qualsiasi richiesta di risarcimento, ricordando tra l'altro come le vendite al pubblico siano avvenute da parte dei suoi clienti (__________e __________) e non da parte sua.\n3. Così come già accennato in sede di provvisionale, dev'essere anzitutto puntualizzato che il marchio dell'attrice e quello figurante sulle confezioni di prodotti surgelati commercializzati dal convenuto sono in modo evidente due marchi verbali identici (cfr. plico doc. _ e plico doc. _, nonché doc. _ e _), senza necessità di far riferimento, se non a titolo abbondanziale, al fatto che l'identità o la similitudine di due segni, rispettivamente di due marchi, si giudica in base all'impressione generale e deve riguardare gli elementi essenziali del marchio (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 3 LPM, N. 11). In particolare, trattandosi di marchi verbali, l'identità sussiste indipendentemente dal carattere di stampa, dalla grandezza e dal colore adottati nella rappresentazione grafica del vocabolo (David, op. cit., ibidem, N. 18). Essi, inoltre, sono riferiti a prodotti simili, ossia a beni tra loro non completamente diversi (DTF 123 III 191); in concreto, è pacifico che i legumi surgelati della gamma __________ rientrano nell'ambito concettuale dei prodotti contemplati dalle classi cui il marchio svizzero è destinato, ovvero -tra gli altri- \"…légumes, fruits, … également sous forme d'extraits, de gelées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés et de conserves congelées ou deshydratées …\" (doc. _).\n4. Il titolare di un marchio, nell'ambito dei diritti conferitigli dalla legge, ha facoltà di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM). Relativamente al caso concreto, ciò significa che vi è una lesione del diritto al marchio quando un terzo usa un segno identico a un marchio anteriore, destinato a prodotti simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. b LPM); rischio che è presente se un segno o un marchio ostacola la funzione distintiva del marchio preesistente: in pratica ciò accade ogni volta in cui è possibile temere che un segno induca oggettivamente il pubblico interessato a deduzioni errate, ad esempio sull'esistenza di rapporti commerciali fra i prodotti o i servizi contrassegnati con l'uno, rispettivamente l'altro marchio o segno (Marbach, in SIWR III, pag. 111 e 112)."}