La sua ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria non la dispensa dal pagamento personale delle ripetibili alla parte vincente (art. 19 cpv. 4 Lag.). Ritenuto che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo ed è stato concesso solo dal 7 giugno 2004, l'attrice è tenuta a pagare fr. 1'000.-- di tassa di giustizia e spese tenuto conto che gli oneri processuali maturati in seguito vanno anticipati dallo Stato del Canton Ticino. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG, pronuncia: 1. La petizione 9 ottobre 2003 di AT 1 è respinta. 2. La tassa di giustizia fr. 3'200.-- e le spese fr. 2'140.-- in totale fr.