In concreto, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare non solo una parte degli accrediti di una società di telefonia, ma quale sia stata la sua attività, non esclusa -ancora una volta- pubblicità propria, sia precedente il febbraio 2003, sia durante i mesi in cui la convenuta procedeva alla propria pubblicità, considerata lesiva del marchio controverso. Orbene -fosse anche da respingere l'eccezione di mancato uso del marchio da parte della sua titolare- è pensabile che queste carenze dell'incarto non avrebbero permesso di attribuire il calo del reddito dell'attrice all'attività asseritamente illecita svolta dalla società convenuta, né di stimare il pregiudizio lamentato dall'attrice. 12.