Infine, la restituzione dell'utile (che, contrariamente al risarcimento danni, non presuppone la colpa del contravventore) si fonda sulla finzione giuridica secondo cui l'agente ha agito come gestore d'affari senza mandato della parte lesa, assumendosi gli affari di questa con il conseguente obbligo di consegna al titolare del marchio del guadagno ottenuto. Sta alla parte procedente in giudizio di chiedere l'una o l'altra posta del credito, considerandola di volta in volta come restituzione dell'utile o come risarcimento dei danni (David, op. cit., ibidem, N. 34 e 44).