Quanto all'indennità per torto morale, essa viene riconosciuta solo a titolo eccezionale, segnatamente quando l'attività denunciata rappresenta un attacco grave alle relazioni personali della parte lesa (David, op. cit., ibidem, N. 41). Infine, la restituzione dell'utile (che, contrariamente al risarcimento danni, non presuppone la colpa del contravventore) si fonda sulla finzione giuridica secondo cui l'agente ha agito come gestore d'affari senza mandato della parte lesa, assumendosi gli affari di questa con il conseguente obbligo di consegna al titolare del marchio del guadagno ottenuto.