a confortare coi fatti la stessa non indifferente circostanza. Ne consegue che, al di là dello svolgimento effettivo di una certa attività di consulenza -in sé indipendente dal deposito del marchio- è giocoforza allinearsi alla tesi della convenuta per concludere che è ben più probabile il mancato uso del marchio (in generale) da parte della signora AT 1 che non il contrario, e ciò sia per un periodo ininterrotto di cinque anni, contati dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione di tre mesi dalla pubblicazione della registrazione, ovvero concretamente dal 15 novembre 1995 (vedi doc. C)