Ci si trova pertanto di fronte a una totale assenza di elementi concreti relativi all'uso del marchio da parte dell'attrice, sia relativamente al quinquennio di cui all'art. 12 cpv. 1 LPM, sia in merito a una eventuale successiva ripresa dell'uso dopo i primi cinque anni, ossia nel senso dell'art. 12 cpv. 2 LPM. E siccome tali elementi -secondo il normale andamento delle cose- già avrebbero potuto essere senza difficoltà offerti dall'attrice, non può essere fatto carico alla convenuta di non disporne lei stessa -ossia di elementi che a questo punto sembrano addirittura non esistere- per rendere verosimile il mancato uso del marchio.