L'art. 13 cpv. 2 lett. e LPM indica che costituisce lesione del diritto esclusivo a un marchio anche il fatto che un terzo apponga il segno controverso su documenti commerciali, che ne faccia uso a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari. Nel caso concreto è provato -ed è peraltro pacifico in causa- che la convenuta ha ripetutamente fatto uso dei nomi "__________" ed "__________", ossia di nomi identici o simili all'elemento caratteristico del marchio dell'attrice, per pubblicizzare con inserzioni sulla stampa la sua attività commerciale, (secondo l'attrice) identica alla propria attività, tanto da risultarne un rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv.