A ciò si aggiunge la richiesta di indennità per torto morale. La convenuta si oppone in toto alla petizione, fondamentalmente perché l'istruttoria non è stata in grado di accertare né un maggior utile da lei stessa conseguito per l'attività di consulenza, né il reddito attribuibile all'attrice per le consulenze telefoniche da lei effettuate prima, rispettivamente dopo l'accennata attività concorrenziale. 4. Il marchio dell'attrice è un marchio destinato a distinguere servizi (art. 1 cpv. 2 LPM). E' un marchio verbale composto di una parte descrittiva del servizio cui si riferisce e del nome proprio, rispettivamente di nome e cognome della titolare.