{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-30_2008-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97917&nX40_KEY=4921867&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39eeb634dc931b7b71547c6a65220d86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2008 10.2003.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi, risarcimento del danno e rifusione indebito profitto, similitudine di marchio per servizi (astrologia), mancato uso del marchio da parte del titolare e conseguente perdita della protezione, stima del danno impossibile per carenza di prove su attività del titolare del marchio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:13:00", "Checksum": "46ba5464a4daa41165c818a8a679171f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2008 10.2003.30\nRegesto:\nProtezione dei marchi, risarcimento del danno e rifusione indebito profitto, similitudine di marchio per servizi (astrologia), mancato uso del marchio da parte del titolare e conseguente perdita della protezione, stima del danno impossibile per carenza di prove su attività del titolare del marchio\n\n\n8. In concreto, la convenuta afferma ripetutamente che dalla documentazione prodotta in causa non risulta nessuna attività dell'attrice che possa essere considerata simile alla sua e che nemmeno risulta qualsiasi uso del marchio controverso. Orbene, nel caso particolare, se una certa attività da parte dell'attrice -almeno saltuaria- è stata provata, in particolare per mezzo dei testi (__________), effettivamente non v'è nessun elemento almeno di tipo indiziario che concerna l'uso del marchio controverso; in particolare, -nemmeno a fronte dell'eccezione della convenuta- parte attrice non ha provveduto ad affermarlo, se non allegando tautologicamente: \"… il marchio dell'attrice … è sempre stato utilizzato e continua ad essere utilizzato\" (replica, pag. 4). D'altra parte, nessuno dei testi citati riferisce alcunché sull'uso del marchio, nemmeno nella forma più probabile che potrebbe essere stata quella della pubblicità su carta stampata: il teste __________ ricorda solo un numero di telefono che iniziava con 900 e terminava con 45; il teste __________ evocando un numero telefonico con un certo prefisso, dice di aver visto pubblicazioni \"analoghe\" a quelle controverse su \"L'Erbavoglio\", ma -non richiesto al proposito- non ne dà nessuna pur minima descrizione; la stessa cosa, o meno ancora, risulta dalla deposizione di __________ (sentita sia nell'ambito provvisionale che nella procedura di merito) che, vedendo la pubblicità di cui al plico doc. O e in particolare quella con i nomi \"__________\", ha escluso che si trattasse di inserzioni dell'attrice, sapendo che lavorava da sola, nonché -alludendo a spese per pubblicità affrontate a un certo momento dall'attrice- non indica di che pubblicità si sia trattato; e nemmeno il teste __________ (sentito nell'ambito provvisionale), alludendo a pubblicità stampata per un tempo limitato su bustine di zucchero, non dice cosa apparisse sulle stesse dove -a ben vedere e al fine di creare contatti- sarebbero bastati l'indicazione del tipo di consulenza offerta e un numero telefonico, senza necessariamente far riferimento al nome della consulente, rispettivamente all'elemento caratterizzante del marchio il cui uso resta così senza alcun'ombra di indizio. Inoltre, agli atti della causa non è stato versato nessun documento -contabile, pubblicitario, privato o commerciale- che rechi il marchio dell'attrice, rispettivamente gli elementi caratteristici del medesimo. Infine, dalla corrispondenza in atti (in particolare dai doc. da E a M) risulta che entrambe le parti contrappongono le inserzioni della convenuta al marchio dell'attrice in quanto registrato: mai al marchio in quanto usato in un modo qualsiasi dall'attrice. Addirittura, la convenuta in un suo scritto al patrocinatore dell'attrice (doc. M), affermando la sua intenzione di non voler creare confusione, aveva chiesto a controparte di inviarle \"copia delle vostre inserzioni come pure di volerci specificare e descrivere i casi di confusione ai quali fa riferimento\", ma non risulta che la documentazione citata sia poi stata consegnata a CO 1, o prodotta in causa. Ci si trova pertanto di fronte a una totale assenza di elementi concreti relativi all'uso del marchio da parte dell'attrice, sia relativamente al quinquennio di cui all'art. 12 cpv. 1 LPM, sia in merito a una eventuale successiva ripresa dell'uso dopo i primi cinque anni, ossia nel senso dell'art. 12 cpv. 2 LPM. E siccome tali elementi -secondo il normale andamento delle cose- già avrebbero potuto essere senza difficoltà offerti dall'attrice, non può essere fatto carico alla convenuta di non disporne lei stessa -ossia di elementi che a questo punto sembrano addirittura non esistere- per rendere verosimile il mancato uso del marchio. Inoltre, appare inusuale e fors'anche sintomatico della situazione che -in una causa del tipo in esame- già con la petizione o almeno dopo aver preso atto delle eccezioni di risposta, AT 1 non abbia sostenuto in modo convincente il fatto controverso, ossia l'affermato uso del marchio, e soprattutto non sia stata in grado di produrre neanche un solo dato oggettivo, atto a confortare coi fatti la stessa non indifferente circostanza. Ne consegue che, al di là dello svolgimento effettivo di una certa attività di consulenza -in sé indipendente dal deposito del marchio- è giocoforza allinearsi alla tesi della convenuta per concludere che è ben più probabile il mancato uso del marchio (in generale) da parte della signora AT 1 che non il contrario, e ciò sia per un periodo ininterrotto di cinque anni, contati dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione di tre mesi dalla pubblicazione della registrazione, ovvero concretamente dal 15 novembre 1995 (vedi doc. C) alla stessa data del 2000, sia successivamente, ossia dopo il 15 novembre 2000 ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPM. Considerazione questa che, rendendo verosimile l'eccezione sollevata da CO 1 accerta contestualmente la mancanza di prove sull'uso del marchio che l'attrice avrebbe dovuto offrire per poter ottenere la protezione di diritto civile richiesta. L'azione deve così essere respinta, in particolare perché l'attrice non può vantare il diritto al marchio di cui è titolare."}