{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-30_2008-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97917&nX40_KEY=4921867&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39eeb634dc931b7b71547c6a65220d86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2008 10.2003.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi, risarcimento del danno e rifusione indebito profitto, similitudine di marchio per servizi (astrologia), mancato uso del marchio da parte del titolare e conseguente perdita della protezione, stima del danno impossibile per carenza di prove su attività del titolare del marchio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:13:00", "Checksum": "46ba5464a4daa41165c818a8a679171f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2008 10.2003.30\nRegesto:\nProtezione dei marchi, risarcimento del danno e rifusione indebito profitto, similitudine di marchio per servizi (astrologia), mancato uso del marchio da parte del titolare e conseguente perdita della protezione, stima del danno impossibile per carenza di prove su attività del titolare del marchio\n\n\n5. Per quanto riguarda la similitudine fra un marchio e un segno, va contrapposta l'impressione d'insieme dell'uno e dell'altro, laddove è determinante l'individuazione dell'elemento principale del marchio: è la similitudine relativa a questa componente che determina la similitudine dei segni, mentre è indifferente la presenza di altri elementi che appaiano inidonei a caratterizzare in modo essenziale l'impressione generale del marchio (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11; sic ! 1999, 651 e segg.; sic ! 2000, 378).\nNel caso concreto, il segno __________, usato e messo graficamente in risalto dalla convenuta nelle sue inserzioni pubblicitarie, riprende puntualmente l'elemento caratteristico del marchio dell'attrice, così da costituire una similitudine con il medesimo. Inoltre, le inserzioni pubblicitarie denunciate fanno esplicita allusione alla cartomanzia e alla sensitività, ossia a campi d'attività che rientrano -in senso lato- nell'ambito dell'esoterismo (salvo precisazioni di lessico o di contenuto non determinanti nella vertenza) in cui si colloca il marchio dell'istante; ciò che concorre effettivamente all'attuazione della fattispecie prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM. Analoghe considerazioni valgono per la modifica apportata, a un certo momento, dalla convenuta alla propria pubblicità, sostituendo al nome __________ il nome __________. In particolare, successivamente alla decisione cautelare 22 gennaio 2004 (relativa all'uso improprio del nome __________), erano apparse sulla stampa locale inserzioni pubblicitarie -di cui la convenuta non aveva contestato la paternità- del seguente tenore: Non accontentarti del solito consulto … chiama __________, cartomante diplomata ecc.. Il giudice delegato aveva confermato anche in questo caso l'applicabilità dell'art. 13 cpv. 2 lett. e LPM per motivi diversi, segnatamente sia perché, a dipendenza del carattere di stampa usato, le due consonanti \"v\" ed \"r\" non si differenziavano che a un esame molto attento, sia perché, per parecchio tempo, con lo stesso carattere di stampa e con l'indicazione dello stesso numero telefonico, era stata \"__________\" a offrire i propri servizi: motivi che insieme erano tali da indurre il lettore a non distinguere un nome dall'altro.\n6. L'art. 13 cpv. 2 lett. e LPM indica che costituisce lesione del diritto esclusivo a un marchio anche il fatto che un terzo apponga il segno controverso su documenti commerciali, che ne faccia uso a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.\nNel caso concreto è provato -ed è peraltro pacifico in causa- che la convenuta ha ripetutamente fatto uso dei nomi \"__________\" ed \"__________\", ossia di nomi identici o simili all'elemento caratteristico del marchio dell'attrice, per pubblicizzare con inserzioni sulla stampa la sua attività commerciale, (secondo l'attrice) identica alla propria attività, tanto da risultarne un rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM. Esaminando la documentazione prodotta dall'attrice, le pubblicazioni ritenute lesive del marchio litigioso da parte di CO 1 relative ai nomi \"__________ ed \"__________ -sempre accompagnati dal numero telefonico __________- sono iniziate a fine febbraio 2003, sono continuate a intervalli regolari per tutto l'anno, per terminare nel giugno 2004 (doc. O, V, X, Y, BB, CC e DD). La convenuta non contesta tale fattispecie in sé; eccepisce tuttavia di non essere l'autrice della pubblicità apparsa sul giornale Coop; nega che le pubblicazioni rappresentino lesione del marchio poiché il medesimo non verrebbe più usato da anni e nega che l'attrice possa aver subito un danno, non avendo provato la propria vantata attività di consulenza.\n7. Anzitutto dev'essere puntualizzato che la fattispecie in esame non muta anche togliendo dal lungo elenco delle inserzioni pubblicitarie promosse dalla convenuta -che la stessa non contesta- quelle apparse sul giornale di __________ le quali, sulla base della documentazione prodotta (di cui già s'è detto), ne rappresentano una ben piccola parte. Quanto alle eccezioni di merito, dev'essere osservato che ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM, in linea di principio, non può più far valere il diritto al marchio il titolare che non ha usato il medesimo per un periodo ininterrotto di cinque anni, contati dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione di tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (previsto dall'art. 31 cpv. 2 LPM: cfr. David, op. cit., art. 12 LPM, N. 6) o computati dalla fine dell'avvenuta procedura di opposizione (art. 31 e segg. LPM). Se poi l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, solo a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data (art. 12 cpv. 2 LPM). Dicendo che il titolare non può più far valere il suo diritto al marchio, s'intende che perde il diritto di difenderlo, configurato nella protezione offerta dal diritto civile e dal diritto penale (David, op. cit., ibidem, N. 10)."}