che le spese di questo giudizio sono a carico dell'attrice che soccombe nella questione dell'incompetenza funzionale della scrivente Camera, con l'obbligo di versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC); Per i quali motivi decreta 1. La causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 dicembre 2002, da __________ SA contro la Banca __________ è trasmessa, per competenza, al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1. 2. La tassa di giudizio di Fr. 2'000.- e le spese di Fr. 200.-, per la procedura avanti alla Camera civile, sono a carico della parte attrice, che verserà alla convenuta Fr. 6'000.- per ripetibili. 3.