che - per evitare che solo a fine istruttoria, al momento dell'emanazione del giudizio di merito, il Tribunale, cui compete autonomamente del resto l'applicazione del diritto, individuasse nel diritto straniero quello applicabile e quindi respingesse per incompetenza la petizione - le parti, ai fini dell'economia processuale, si sono così dichiarate d'accordo che la causa sia trasmessa al competente giudice di prima istanza; che, trattandosi di competenza funzionale da comprendersi in quella per materia (Rep. 1940, 378 consid. 2)