8. Mancando il presupposto della validità del marchio e vista la conseguente, carente tutela da parte della LPM, non sono date le premesse affinché l'attore possa vietare alle controparti l'uso del logo litigioso e possa ottenere un risarcimento danni o la restituzione dell'utile sulla base dell'art. 55 cpv. 2 LPM. La petizione dev'essere così respinta in ogni sua domanda, con il carico di spese, tassa di giustizia e ripetibili alla parte attrice. Motivi per i quali, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA, pronuncia: 1. La petizione 9 maggio 2003 di AT 1, è respinta. 2. Le spese fr. 200.- e la tassa di giustizia fr. 1'500.- totale fr.