, ibidem, N. 2). E' questa una considerazione analoga a quella evocata dai convenuti, secondo cui la LPM (come peraltro anche la LCSl) non può proteggere atti commessi in mala fede, come il deposito di un marchio, già utilizzato da tempo da parte di terzi come segno distintivo relativamente allo stesso identico servizio. 8. Mancando il presupposto della validità del marchio e vista la conseguente, carente tutela da parte della LPM, non sono date le premesse affinché l'attore possa vietare alle controparti l'uso del logo litigioso e possa ottenere un risarcimento danni o la restituzione dell'utile sulla base dell'art. 55 cpv.