cit., art. 14 LPM, N. 3), dal momento che le prove addotte sono successive al deposito del marchio ed esulano quindi dal discorso del preuso. Infine, è vero che prima dei convenuti l'uso era stato effettuato anche dall'attore, ma l'applicabilità della norma in esame sarebbe comunque data poiché, prima del deposito presso l'IPI (avvenuto solo nell'ottobre 2000), l'attore -da quando aveva ceduto la gestione dell'esercizio pubblico- non disponeva di nessun diritto sulla base del quale poter vietare a terzi l'uso del marchio: infatti, tra le parti della presente vertenza non esisteva a quel momento, in particolare, nessun rapporto di concorrenza (David, op. cit., ibidem, N. 2).