In secondo luogo, i convenuti contrappongono alla petizione il preuso del segno alla registrazione come marchio da parte dell'attore. Orbene, l'accertamento di cui ai considerandi precedenti, nel senso che il marchio in discussione non gode della protezione della LPM, toglie di per sé un presupposto fondamentale alla richiesta -fondata sull'art. 55 cpv. 1 lett. b LPM- di vietare ai convenuti l'utilizzo del marchio. Ogni successiva considerazione assume pertanto carattere aggiuntivo. In tal senso può essere osservato che l'art. 14 cpv.