1 LPM)- non hanno forza distintiva e quindi sono esclusi dall'ambito di protezione in quanto marchi; non hanno forza distintiva segni il cui contenuto si esaurisce in una definizione (o espressione, o asserzione: Aussage) -diretta o indiretta- dell'oggetto (prodotto o servizio) che si intende distinguere (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 36; David, in Comm. di Basilea, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 2 LPM, N. 5 e 6).